lunedì 31 agosto 2020

STATUTO DEL CDQ FONTE LAURENTINA


Statuto del Comitato di Quartiere Fonte Laurentina. Variante 2

Principi generali

Art.1 – Il Comitato di Quartiere, aperto a tutti gli abitanti, è espressione di tutto il quartiere. La sua delimitazione territoriale è quella definita dalla delibera del Consiglio Comunale 188 del 16/11/2000 relativa al Piano di Zona C6 Tor Pagnotta. Si estende la delimitazione territoriale con la delibera del Consiglio Comunale 37 del 25/03/2003 sub- comprensorio nr. 2 della zona E1 di P.R.G. sita in località Tor Pagnotta, a seguito della nomina del nuovo Direttivo secondo le modalità riportate di seguito all’articolo 6.

Art. 2 – Il Comitato di quartiere rappresenta la comunità di donne e uomini che vivono nel suo territorio, ne cura gli interessi, ne promuove il progresso. I facenti parti non ricevono alcun emolumento, il loro impegno è un impegno volontario a favore di tutto il quartiere. Ispirandosi ai principi fondamentali di convivenza civile e democratica contenuti nella Costituzione Italiana, si propone di intraprendere iniziative di carattere sociale e culturale attraverso un costante confronto con le istituzioni territoriali ed enti privati allo scopo di promuovere uno sviluppo armonico della vivibilità del quartiere segnatamente nei settori: delle attività sportive, della gestione del territorio, dell’igiene e sanità, delle infrastrutture, lavori pubblici, raccolta rifiuti, salvaguardia ambientale, servizi sociali, trasporti e viabilità ed ogni altro settore volto ad incidere positivamente sul benessere degli abitanti del quartiere. Un particolare impegno sarà realizzato in difesa degli interessi e valori espressi dai giovani, donne, anziani e portatori di handicap, oltre al soddisfacimento dei bisogni degli emarginati.
Il Comitato vuole altresì ispirarsi ai principi che regolano l’organizzazione del Municipio competente  e del Comune di Roma. Esso opererà in contatto costante ed in collaborazione con i comitati limitrofi e la Pubblica Amministrazione.

Art. 3 – Il Comitato di Quartiere si finanzia esclusivamente attraverso il contributo volontario dei cittadini. In via del tutto eccezionale e previa delibera del consiglio direttivo, parte dei finanziamenti può derivare da attività varie quali manifestazioni, convegni e/o altro promosse dallo stesso.

Art. 4 – Gli organi del Comitato di Quartiere sono:
a)     L’Assemblea Generale;
b)    Il Consiglio Direttivo;
c)     L’Ufficio di Presidenza;
d)    Le Commissioni.


Art. 5 – Assemblea Generale
L’assemblea generale è l’organo sovrano degli iscritti del Comitato. L’Assemblea Generale è un organo di indirizzo generale e consultivo da convocarsi a cura del Presidente ogni qualvolta esigenze di mobilitazione e problemi urgenti impongano di riferire, discutere, proporre e raccogliere adesioni ad idee e progetti. Dello svolgimento dell’Assemblea Generale si redige processo apposito verbale da trascrivere in un registro tenuto dal Segretario dell’Ufficio di Presidenza.
I compiti dell’Assemblea generale sono:
a)     determinare gli orientamenti del Comitato di Quartiere;
b)    approvare il bilancio consuntivo e preventivo del Comitato di Quartiere;
Presiede l’Assemblea generale l’Ufficio di Presidenza.
Solo all’Assemblea generale compete, mediante maggioranza assoluta, sullo scioglimento del Comitato di Quartiere. L’Assemblea Generale si riunisce ogni qualvolta la sua convocazione venga deliberata dal Comitato di Quartiere o richiesta da almeno 50 cittadini del quartiere.

Art. 6 – Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo di direzione del Comitato di quartiere nell’ambito degli orientamenti decisi dall’assemblea generale.
Il Consiglio Direttivo è eletto dai cittadini residenti nel quartiere mediante elezione generale; si compone di 19 membri residenti nel quartiere, dura in carica 3 anni, trascorsi i quali, entro 30 giorni deve fissare la data di nuove elezioni che devono tenersi entro 3 mesi dalla scadenza del mandato.
Il Consigli Direttivo deve dare comunicazione alla cittadinanza della data delle nuove elezioni.
I cittadini elettori possono esprimere un massimo di 4 preferenze. In caso di piazzamento ex-aequo all’ultimo posto della graduatoria degli eletti verrà data la preferenza al candidato più anziano.
Spetta al Consiglio Direttivo assicurare la verifica delle iniziative del comitato di quartiere e il necessario coordinamento delle commissioni in cui si articola.
Il Consiglio Direttivo elegge:
a)     Il Presidente;
b)    Il Vicepresidente e Coordinatore delle Commissioni (con gli addetti alla comunicazione);
c)     Le Commissioni dei Servizi
d)    Il Segretario e tesoriere.
Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese presso la sede del Comitato di Quartiere o altrove. Il Presidente è tenuto a convocare i singoli consiglieri comunicando loro ordine del giorno, ora, data e luogo della riunione mensile con almeno 5 (cinque) giorni di anticipo a mezzo telefonico o con posta elettronica.
Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei consiglieri. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri, incluso il Presidente. Le deliberazioni sono valide a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri sono tenuti a garantire la loro presenza alle riunioni del Consiglio Direttivo e non possono delegare nessuno in propria vece.
Possono essere eletti i cittadini secondo i seguenti requisiti:
-abitante (residenza o domicilio) del quartiere che abbiano raggiunto la maggiore età;
-non titolari di cariche politiche o amministrative;
-non titolari di cariche direttive in altri Comitati.
Qualora nel corso del mandato si verificasse che un consigliere venisse meno a tali requisiti verrà a decadere automaticamente la sua carica di consigliere. In caso di dimissioni di un consigliere, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti, nel rispetto della composizione prevista dal Consiglio.
Dello svolgimento del Consiglio Direttivo si redige apposito verbale eseguito dal Segretario presente, il verbale potrà essere facilmente fruibile a tutti.
Spetta al Consiglio Direttivo:
-fissare e assicurare il finanziamento del Comitato di Quartiere;
-predisporre il bilancio consuntivo e preventivo da inviare all’Assemblea Generale;
-nominare l’Ufficio di Presidenza;
-cambiare la sede del Comitato di Quartiere;
-stabilire la data delle elezioni;
-proporre le modifiche al presente statuto.

Art. 7 – Uffici di Presidenza
L’Ufficio di Presidenza assicura la gestione continuativa del Comitato di Quartiere, risponde alle della propria attività al Consiglio Direttivo che fissa la sua composizione.
L’Ufficio di Presidenza è composto di 4 (quattro) membri:
a)     Il Presidente;
b)    Il Vicepresidente (con gli addetti alla comunicazione);
c)     Il Coordinatore delle Commissioni dei servizi;
d)    Il Segretario e tesoriere
L’Ufficio di Presidenza funziona collegialmente e si riunisce a richiesta dei loro membri.
L’Ufficio di Presidenza attua le decisioni del Consiglio Direttivo, assicura l’attività quotidiana del comitato di Quartiere deliberando su tutte le questioni di d’urgenza; provvede all’organizzazione del lavoro delle Commissioni.

Art. 8 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta il Comitato di Quartiere in tutte le manifestazioni pubbliche. In caso di impedimento tale rappresentanza è delegata al Vicepresidente. Il Presidente dura in carica tre anni, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consigli Direttivo.
Il Presidente presiede e convoca l’Ufficio di Presidenza, il Consiglio Direttivo e l’Assemblea generale di Quartiere; autorizza le spese, firma le quietanze e la corrispondenza.

Art. 9 – Il Vice Presidente
Possono essere eletti dal Consiglio Direttivo fino a 2 (due) vicepresidenti, uno operativo e uno tecnico. Il Vicepresidente dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
Il Vicepresidente collabora con il Presidente in tutte le sue funzioni, lo sostituisce in sua assenza ed espleta tutti gli incarichi nell’ambito delle deleghe a lui conferite. Qualora distinti al Vicepresidente operativo compete il coordinamento, controllo e la verifica esecutiva delle attività svolte dalle Commissioni, al Vicepresidente tecnico compete la supervisione della Tesoreria e valuta dal punto di vista tecnico-giuridico-legale le proposte delle Commissioni da sottoporre al Presidente. In caso di unicità di Vicepresidente adempie a tutto quanto previsto sopra.

Art. 10 – Il Segretario
Il Segretario dura in carica 3 anni, è rieleggibile ed è scelto tra i membri del Consiglio Direttivo.
Al Segretario è affidata:
a)     La gestione dell’Ufficio di Segreteria e dell’attrezzatura del Comitato di Quartiere;
b)    La gestione dell’Amministrazione;
c)     La verbalizzazione delle riunioni dell’Assemblea generale e del Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Commissione dei Servizi
Le commissioni sono deliberate dal Consiglio Direttivo, di norma i loro membri non sono inferiori a3 (tre) consiglieri, ad ognuna viene nominato un responsabile . Le Commissioni sono così distinte:
o   Lavori Pubblici e mobilità;
o   Politiche sociali, scuola e sanità;
o   Commercio e attività produttive;
o   Sport, cultura e Patrimonio;
o   Urbanistica e Ambiente;
o   Politiche della sicurezza e decoro urbano.

Alle Commissioni è affidata l’analisi e l’approfondimento di specifici problemi che si presentassero all’attenzione del Comitato di Quartiere, le Commissioni potranno avvalersi del contributo di esperti e tecnici esterni.

Art. 12 – Comunicazione

In seno all’Ufficio di Presidenza viene individuato uno staff di addetti alla comunicazione, fino a 3 consiglieri. Lo staff ha il compito di diffondere a tutti gli abitanti l’informazione di quanto svolge e si prefigge il  presente comitato.
Tale compito potrà essere assolto sia con mezzi informatici (siti internet, Blog, di reti sociali) che con mezzi cartacei e telefonici e, con altri mezzi di comunicazione atti a promuovere la partecipazione dei cittadini.

Art. 13 – Sede
Il Comitato di Quartiere risiede nei locali messi a disposizione del Comune di Roma o del Vicariato ecclesiastico.

Art. 14 – Scioglimento
Il Comitato si scioglie su delibera di un’assemblea appositamente convocata. Il Patrimonio del Comitato, ove esista al momento dello scioglimento, verrà destinato a scopi benefici opportunamente individuati.

Art. 15 – Incarichi

L’incarico non retribuito di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vicepresidente, Segretario e tesoriere è compatibile con qualsiasi impiego, incarico, ufficio o mandato sia pubblico che privato.
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile e gli Statuti del Municipio e del Comune di Roma.

Roma lì, 18 giugno 2020





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